Patente a punti per cantieri: innovazione normativa e protezione dei lavoratori

Patente a punti per cantieri: innovazione normativa e protezione dei lavoratori

Antonio Pedna, TechIOSH, AIEMA, AICW, architetto, consulente di direzione esperto in sostenibilità, qualità, sicurezza e ambiente

In risposta alla crescente preoccupazione dell’opinione pubblica riguardo ai casi di morte sul lavoro, accentuata dagli eventi tragici avvenuti sul cantiere Esselunga lo scorso 16 febbraio, il Decreto PNRR-bis ha introdotto significative modifiche normative. Quelle che anno maggior rilevanza per i processi che hanno come scopo tutelare i lavoratori sono queste:

  • All’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, riguardanti la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi e le sanzioni amministrative per violazioni.
  • All’articolo 29 del Decreto legislativo 276/2003, riguardanti il trattamento economico dei lavoratori impiegati nell’appalto di opere o servizi e la somministrazione di prestatori di lavoro.
  • All’articolo 18 del Decreto legislativo 276/2003, riguardanti le sanzioni per l’esercizio non autorizzato di determinate attività lavorative.
  • All’articolo 1 della legge 197/2022 riguardanti la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato e le relative sanzioni.
  • Al Decreto legislativo 81/2008 per potenziare la vigilanza e il contrasto al lavoro sommerso e migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • All’articolo 1, comma 445, della L. n. 145/2018 lett. d), elevando la sanzione in caso di impiego di lavoratori “in nero”.

Dal punto di vista dei controlli, la nuova norma introduce una serie di misure urgenti per potenziare la vigilanza sul lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a contrastare il lavoro sommerso e irregolare. Le disposizioni includono la proroga delle autorizzazioni alle assunzioni, assunzioni straordinarie di personale presso l’Ispettorato nazionale del lavoro e nell’Arma dei carabinieri, bandi concorsuali regionali per reclutare nuovo personale, somme per l’efficientamento dell’Ispettorato, incentivi per il personale ispettivo e l’incremento delle dotazioni organiche dell’INAIL e dell’INPS.

Le principali innovazioni sono l’introduzione della patente a punti per cantieri temporanei e mobili, la ri-penalizzazione di alcune contravvenzioni in materia lavoristica del Decreto ex-Biagi e l’attestato di conformità in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La patente a punti per cantieri

La patente a punti è emessa dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e attesta che l’azienda è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e certifica che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori hanno adempiuto agli obblighi formativi previsti, verifica la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). I lavoratori autonomi, per ottenerla, devono rispettare i requisiti del Decreto Legislativo 81/2008, senza specificare i dettagli di tali adempimenti.

Il funzionamento della patente è basato su un sistema di punteggio iniziale di trenta crediti, che vengono sottratti in caso di violazioni specifiche. Queste sono quelle elencate nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008, che comprende condizioni in cui l’ispettore è tenuto a sospendere le attività, che provocano 10 crediti di penalità.

Vi sono poi quelle dell’Allegato XII, che riguarda lavori con rischi particolari soggetti a normative specifiche di sicurezza per i lavoratori, la cui mancata osservanza comporta una penalità di sette crediti. Anche la trasgressione dell’articolo 3, comma 3 e successivi, del Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, che riguarda l’impiego di lavoratori subordinati senza la previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, è punita con la perdita di cinque crediti.

La penalizzazione per incidenti sul luogo di lavoro varia a seconda della gravità dell’infortunio. Ad esempio, la morte sul lavoro comporta una penalità di 20 crediti, un’incapacità permanente assoluta o parziale al lavoro corrisponde a 15 crediti di penalità, mentre per l’incapacità temporanea, che richiede un’astensione dal lavoro di oltre quaranta giorni, la penalità è di dieci crediti.

La responsabilità viene stabilita tramite procedimenti legali, i cui tempi medi possono variare, con una stima di tre anni per i procedimenti di primo grado, due anni per quelli in appello e un anno per i procedimenti in Cassazione. In casi di incidenti mortali o di incapacità permanente al lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha il potere di sospendere cautelativamente la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Una volta raggiunti i quindici crediti di penalità, le imprese non potranno più operare, salvo il completamento dei lavori in corso. Qualsiasi impresa trovata al lavoro senza la licenza o con meno di quindici crediti sarà soggetta a una multa che va da 6.000 a 12.000 euro.

I punti penalità potranno essere recuperati solo se il responsabile della violazione frequenterà con successo un corso per datore di lavoro, dirigente o preposto, e trasmetterà l’attestato all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). È da notare che le imprese che possiedono l’attestato di qualificazione SOA, come definito dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non sono soggette a tali regole.

Processare questi documenti, dato il numero delle aziende che operano nel settore dell’edilizia, in rapporto all’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, non sarà semplice: ad esempio, il DURC è valido per tre mesi, mentre il DURF ha una validità di quattro mesi, il che impone sette aggiornamenti all’anno. Senza contare la necessità di comunicare la necessità di registrare l’attività di formazione e di dovere revisionare le imprese che intendono recuperare punti persi.

Per questo motivo, la norma sembra avere previsto una disposizione che consente alle attività del Titolo IV di continuare durante il processo di rilascio della patente: in altre parole, le aziende possono continuare a operare normalmente mentre il processo di valutazione è in corso, a meno che non ricevano una comunicazione diversa dall’Ispettorato del Lavoro competente. La patente a punti per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri temporanei o mobili entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024

La ri-penalizzazione di alcune contravvenzioni

Gli articoli 29, paragrafi 4 e 5 del nuovo provvedimento, modificano le regole delle sanzioni per gli appalti e le somministrazioni illecite e fraudolente. Queste riportano sostanzialmente al regime penale le situazioni già depenalizzate dal Decreto Legislativo n. 8/2016, che erano disciplinate dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 276/2003.

In questi casi, le sanzioni possono includere l’arresto o l’ammenda, con la possibilità di considerare come circostanza aggravante – precedentemente contemplata dall’articolo 38-bis del Decreto Legislativo n. 81/2015, ora abrogato – situazioni in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.

La somministrazione non autorizzata e l’utilizzo illecito di manodopera sono violazioni particolarmente rilevanti, e non difficili da vedersi contestate, perché si possono verificare quando un’azienda fornisce personale a un’altra azienda in modo non regolare, magari mascherando questa fornitura come un appalto.

È bene ricordare che l’articolo 1655 del Codice civile italiano stabilisce che un contratto d’appalto è un accordo in base al quale una parte, l’appaltatore, si impegna a eseguire un lavoro o a fornire un servizio in modo autonomo e con propri mezzi, a fronte di un corrispettivo in denaro. Affinché un contratto rispetti questi requisiti, quindi, è necessario che il prestatore sia indipendente dal committente per l’esecuzione dei lavori.

In un rapporto in cui il committente organizza e gestisce la manodopera dell’appaltatore, magari fornendo anche direttamente attrezzature e materiali e pagando un corrispettivo calcolato a vacazione anziché a corpo o a misura, l’autonomia organizzativa dell’appaltatore potrebbe non essere efficace e si potrebbero verificare i presupposti per la somministrazione non autorizzata e l’utilizzo illecito di manodopera.

In sostanza, se l’appaltatore non ha un reale controllo sull’organizzazione del lavoro e non assume rischi imprenditoriali adeguati, il rapporto potrebbe essere considerato una somministrazione irregolare di manodopera anziché un vero contratto d’appalto, e ricadere nelle previsioni di questo reato.

L’attestato di conformità

Una nuova innovazione è il rilascio dell’attestato di “conformità” in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, emesso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in seguito a verifiche ispettive che non rivelino violazioni o irregolarità.

L’attestato consente al datore di lavoro di essere incluso, previo suo consenso, nell’elenco informatico pubblico denominato “Lista di conformità INL”, che comporta l’esenzione, per dodici mesi, da ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle aree soggette ai controlli, con alcune eccezioni, come le verifiche sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le indagini disposte dalla Procura della Repubblica. L’inclusione nella “lista di conformità” è condizionata alla continuità del rispetto delle norme; in caso di violazioni o irregolarità rilevate successivamente dagli organi di vigilanza, l’iscrizione può essere revocata.



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Author: Antonio Pedna
Architetto e Technical Member IOSH. Lavora da oltre vent'anni in grandi organizzazioni che progettano e costruiscono grandi opere infrastrutturali, in Italia e all'Estero, ricoprendo vari ruoli come coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione, RSPP, QHSE manager e occupandosi di project management, audit e compliance, risk management, riduzione dei costi, formazione e gestione delle risorse.

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