DVR Incendio: cambia la legge, quali impatti?

Era il 1998, avevo terminato da poco la mia “laurea breve” in ingegneria dell’ambiente e delle risorse e avevo sparato a pioggia il mio curriculum in aziende e società di consulenza alla ricerca di qualsiasi esperienza lavorativa inerente (ma anche no) al mio percorso di studi.

Dopo aver frequentato un corso sulla ISO 14000 mentre facevo esperienza in uno studio di Udine che si occupava in prevalenza di sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità, ebbi l’opportunità di mettermi in gioco e cimentarmi in ambito consulenziale grazie a una società che lavorava principalmente in ambito medicina del lavoro e sicurezza e salute sul lavoro.

Era uscito da poco il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e di conseguenza c’era un bel fermento per portare le aziende a soddisfare la richiesta normativa, così mi appiopparono ad una consulente (grazie Mariangela) che mi scarrozzò in giro per aziende e mi introdusse all’alchemico mondo della consulenza: fu lì che feci la mia prima valutazione dei rischi e fu proprio una valutazione del rischio incendio.

Ma tutte le cose belle finiscono e così, nel pieno di questa gestione emergenziale, alla fine dell’estate 2021, ho dovuto affrontare la “morte” del mio primo DM, in quanto il Governo è riuscito a mettere mano alla legislazione inerente alla sicurezza antincendio, promulgando tre Decreti Ministeriali in tre giorni ed abrogando il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

DM sicurezza antincendio

Fortunatamente era una morte annunciata, erano anni che mi stavo preparando, ed il fatto che ci sia un transitorio fino all’autunno 2022, mi permette di non soffrire particolarmente.

I tre “fratelli antincendio”, che entreranno in vigore nell’ottobre 2022, trattano le seguenti tematiche:

  • DM 1/9/2021 il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi antincendio e la qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio;
  • DM 2/9/2021 la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, formazione dei lavoratori e degli addetti e qualifica dei formatori antincendio;
  • DM 3/9/2021 la valutazione del rischio incendio e i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Il nostro focus va al DM 3/9/2021 – anche detto “Decreto minicodice” in quanto fortemente correlato al Codice di prevenzione incendi D.M. 3 agosto 2015 – in quanto tratta la valutazione del rischio incendio.

Prima di tutto: le attività esistenti che hanno già effettuato la valutazione del rischio incendio in base al DM 10 marzo 1998, dovranno aggiornare in ogni caso la valutazione in base ai nuovi criteri?

La risposta è NO in quanto, a decorrere dal 29/10/2022, le attività esistenti dovranno applicare il minicodice solo se ricadono nelle seguenti ipotesi:

  1. in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  3. a seguito di infortuni significativi.

Semplificazione

Va detto che uno degli obiettivi perseguiti dal nuovo decreto è la semplificazione in ambito di valutazione dei rischi che, effettivamente, raggiunge grazie anche ad una dettagliata specifica dei requisiti dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, già nel campo di applicazione:

luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale, con:

  1. numero di occupanti <100;
  2. superficie lorda complessiva < 1000 m2;
  3. piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (con qf < 900 MJ/m2);
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Così facendo, dopo aver compiuto il percorso valutativo nel quale sono ricompresi almeno i seguenti elementi:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

è possibile assegnare al luogo di lavoro il rischio di incendio basso qualora i dati ottenuti nel percorso valutativo rispettino tutti i requisiti specificati in precedenza e quindi adottare tutte le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio specificate nella strategia antincendio nelle fasi di progettazione, realizzazione ed esercizio.

Dette misure comprendono:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo antincendio
  • Rivelazione e allarme
  • Controllo fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

E se i luoghi di lavoro non sono classificabili a rischio di incendio basso?

Il decreto rimanda specificamente al Codice di prevenzione incendi per i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Sono esclusi dall’applicazione del minicodice soltanto i cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all’art. 62 del decreto legislativo stesso ovvero i mezzi di trasporto, le industrie estrattive, i pescherecci e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale (art. 1 c. 2 D.M. 3/9/2021).

A questo punto è evidente un forte impatto sulle attività di progettazione antincendio per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio in quanto, oltre a tutte le attività lavorative sottosoglia nel D.P.R. 151/2011, saranno assoggettate alle regole specificate nel minicodice, tutte quelle mai comprese come, solo per citarne alcune, le attività artigianali, la ristorazione, i bar, gli studi professionali, legali, ecc., i laboratori, gli ambulatori veterinari, i centri estetici e di ricerca, gli istituti bancari, le agenzie immobiliari,  viaggi, assicurative, i circoli sportivi e culturali, le redazioni giornalistiche, le cantine vinicole o sociali, ecc.

 

Per maggiori informazioni, guarda il video

 

 

Un saluto



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Author: Alessandro Peruzzi
Diplomato in ingegneria, ha un’esperienza ultra ventennale come consulente per la sicurezza sul lavoro. Ha condotto progetti con aziende di ogni dimensione in Italia ed all’estero. RSPP per molteplici realtà, esperto in DVR generali e specifici, ha una grande esperienza in ambito formativo. Contribuisce alla creazione di percorsi formativi Nell’Academy Vistra Fighting for Safety.

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