Il nuovo Accordo Stato-Regioni: un’analisi approfondita delle recenti modifiche e delle implicazioni future
- Dicembre 5, 2024
- Posted by: Antonio Pedna
- Categoria: Globalizzazione
Antonio Pedna, TechIOSH, AIEMA, AICW, architetto, consulente di direzione esperto in sostenibilità, qualità, sicurezza e ambiente
Negli ultimi anni, la normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha subito significativi cambiamenti, culminati nella recente bozza dell’Accordo Stato-Regioni. Questo accordo mira a ridefinire e migliorare i percorsi formativi per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro, come richiesto dalla Legge 215 del 2021. L’obiettivo principale dovrebbe essere quello di garantire una formazione efficace e pertinente, in grado di adattarsi alle esigenze di diversi settori e ruoli. Tuttavia, la bozza, presentata come “definitiva” ma non ancora ufficiale, ha suscitato notevoli dibattiti e critiche all’interno del mondo professionale.
Il contesto dell’Accordo
L’attuale bozza dell’Accordo Stato-Regioni rappresenta un tentativo di consolidare e superare i precedenti accordi risalenti al 2011 e 2016, relativi alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP/ASPP, e all’uso delle attrezzature di lavoro. Questi avevano posto le basi per una formazione strutturata ma avevano anche evidenziato lacune significative, soprattutto in termini di verifica dell’efficacia formativa e aggiornamento dei contenuti.
La bozza attuale si propone di affrontare questi problemi, ma secondo le critiche sollevate da alcune parti, il documento manca di rispondere in maniera adeguata alle necessità del mondo del lavoro. In particolare, si evidenzia una persistente inefficacia nell’approccio basato sulla conformità normativa anziché su una responsabilità condivisa tra datori di lavoro e lavoratori.
Soggetti formatori: nuove regole e criteri
Uno dei principali cambiamenti introdotti dalla bozza riguarda i soggetti formatori. Secondo la nuova proposta, gli Organismi Paritetici e le Associazioni Sindacali non saranno più inclusi in automatico tra i soggetti formatori accreditati. Inoltre, i soggetti formatori dovranno ora dimostrare un’esperienza di almeno tre anni nella formazione in materia di salute e sicurezza per essere considerati “accreditati”.
La normativa riguardante i soggetti formatori “accreditati” è stata aggiornata. Ora, non basta più esserlo in “almeno una Regione o Provincia Autonoma”. Sembra infatti che, secondo una formulazione più complessa e meno chiara, sia diventato necessario ottenere l’accreditamento “presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma”. Prima di organizzare i corsi, sarà obbligatorio richiedere la collaborazione degli organismi paritetici, i quali hanno il potere di imporre prescrizioni vincolanti, anche nel caso in cui il datore di lavoro affidi la formazione a terzi.
Contenuti formativi e modalità di verifica
La bozza introduce nuove linee guida sui contenuti formativi, con un particolare focus sulla formazione dei datori di lavoro. Tuttavia, le critiche sottolineano che i contenuti rimangono spesso generici e non tengono sufficientemente conto delle specificità dei diversi settori lavorativi.
I corsi destinati ai lavoratori restano strutturati in due moduli, di 4 e 4, 8 o 12ore, mentre i corsi per preposti e dirigenti vedono allineate le ore formative a 12 (erano rispettivamente 16 e 8). I moduli B di specializzazione per i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono stati ampliati e diversificati, passando da quattro a cinque, per coprire una gamma più ampia di settori industriali, tra cui l’agricoltura, la pesca, le costruzioni, la sanità residenziale e il chimico-petrolchimico.
Tecnologia e metodologie didattiche
L’introduzione di nuove tecnologie e metodologie didattiche rappresenta un aspetto positivo della bozza. Vengono promossi strumenti innovativi come la realtà aumentata e virtuale, i simulatori e la gamification, che possono arricchire l’esperienza formativa e renderla più interattiva e coinvolgente.
Però, l’utilizzo degli smartphone per la formazione, precedentemente sconsigliato, è ora vietato, apparentemente a causa di problemi ergonomici e della mancata garanzia di una connessione di rete stabile e veloce. La richiesta di consenso informato dei partecipanti è stata eliminata, poiché il GDPR già assicura la protezione dei dati personali. Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, l’uso dell’e-learning è consentito solo per situazioni a basso rischio.
Nelle modalità di verifica degli apprendimenti nei corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori, è stato introdotto il colloquio come opzione. Per il modulo B RSPP/ASPP, la verifica dovrà essere obbligatoriamente effettuata tramite test e simulazione. È stato inoltre specificato che il colloquio individuale dovrà essere condotto in maniera veramente individuale
Una delle novità più attese era la definizione dei criteri per valutare l’efficacia della formazione. Tuttavia, la bozza si limita a suggerire approcci generali, come l’analisi degli infortuni pre e post-formazione e l’uso di questionari per il personale, senza fornire indicazioni dettagliate su come implementare tali metodi. I test di verifica dovranno ora contenere almeno 30 domande per i corsi di base e 10 per quelli di aggiornamento, con un esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% di queste.
Critiche e punti di discussione
Nonostante una lunga e travagliata lavorazione per migliorare la normativa – ANCE ha rivelato che il rappresentante del Ministero del lavoro ha deciso di chiudere il confronto, nonostante le osservazioni delle associazioni datoriali – la bozza dell’Accordo è stata accolta con scetticismo e ha suscitato diverse critiche da parte delle parti sociali e degli esperti del settore. L’accento sulla conformità normativa piuttosto che sulla responsabilità effettiva è visto come un limite importante.
I dati sulla sicurezza sul lavoro in Italia continuano a mostrare un quadro preoccupante, con un tasso di incidenti superiore alla media europea. Questo indica che le normative, pur dettagliate, non riescono a garantire un’adeguata protezione dei lavoratori.
Un’occasione mancata? Alcuni osservatori ritengono che la bozza rappresenti un’occasione persa per introdurre cambiamenti più sostanziali e innovativi. La formazione dei datori di lavoro, in particolare, è considerata troppo generica e non sufficientemente adattata alle specificità di diversi contesti aziendali, e la scadenza è passata da 12 a 24 mesi dopo la futura pubblicazione dell’Accordo.
La sfida principale rimane quella di trasformare queste prescrizioni in efficaci strumenti di prevenzione, piuttosto che in meri adempimenti burocratici. Per raggiungere questo obiettivo, sarà fondamentale un approccio più orientato alla responsabilità condivisa, che coinvolga attivamente datori di lavoro e lavoratori nella creazione di ambienti di lavoro sicuri.
L’efficacia di questo nuovo accordo dipenderà dalla capacità di integrare le esperienze e le competenze di tutte le parti coinvolte, promuovendo una cultura della sicurezza che vada oltre la semplice conformità normativa. Solo così si potrà sperare di migliorare realmente le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro italiani e di allinearsi agli standard europei più avanzati.