Malattia professionale: alcuni cenniDefinizioni

  • INFORTUNIO SUL LAVORO (Norma UNI 7249:2007). È un evento lesivo dovuto a causa FORTUITA, VIOLENTA ed ESTERNA in “occasione di lavoro” da cui sia derivata la morte del lavoratore o un’invalidità permanente o una inabilità temporanea al lavoro che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. L’INAIL è l’ente preposto a questo tipo di eventi.
  • MALATTIA PROFESSIONALE (Norma UNI 11046:2003). Spesso definita anche “tecnopatia”, è una patologia che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo, dalla quale derivino morte, invalidità permanente o l’inabilità temporanea.

Conditio sine qua non è che la malattia deve avere la sua causa nel lavoro svolto, ovvero essere contratta nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa e dovuta all’esposizione nel tempo a fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui il lavoratore opera.

Pertanto, mentre l’infortunio è un evento improvviso e violento che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore, la malattia professionale è un evento lento, diluito nel tempo e progressivo, contratto nell’esercizio e a causa (nesso di casualità diretto) di un’attività lavorativa che ne può essere la causa esclusiva oppure concorrente.

È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l’infermità.

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge.

La malattia professionale

Come già accennato precedentemente, si tratta di un evento lento e progressivo. La Cassazione con sent. n. 10798/91 chiarisce a seguito della sent. Corte Costituzionale n. 179/88 “deve essere considerata malattia professionale indennizzabile qualsiasi infermità di cui sia comunque provata la causa di lavoro”.

Le Malattie Professionali sono:

  • TABELLATE: ovvero comprese nella lista delle 24 malattie individuate per il settore dell’agricoltura o nella lista delle 85 malattie per il settore dell’industria sancite dal D.P.R 336/94 e successive modificazioni, ivi comprese la silicosi, la asbestosi e le malattie da raggi X del personale sanitario. Per queste malattie vale la presunzione legale d’origine.
  • NON TABELLATE: non indicate nelle tabelle e per le quali l’onere della prova (esistenza della malattia, causa di lavoro, rapporto eziologico) ricade sul lavoratore.

Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura);
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
  • denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).

All’interno del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere della prova, ovvero dall’obbligo di dimostrare l’origine professionale della malattia: avendo presentato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, una volta che egli è in grado di dimostrare di aver svolto una determinata attività “tabellata” (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.

La presunzione legale d’origine alla base delle malattie tabellate è superabile soltanto con la rigorosissima prova, a carico dell’Inail, che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

In particolare, secondo la Circolare INAIL n. 47 del 24/7/2008, l’INAIL potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:

  • o il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate;
  • o il lavoratore sia stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologia;
  • o la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.

Nel caso di malattie professionali non tabellate non vale alcuna presunzione legale ed è il lavoratore che deve dimostrare l’origine professionale della malattia. In assenza di rischio specifico, il lavoratore deve dimostrare e provare il nesso causale tra la malattia professionale lamentata e la lavorazione a cui era addetto, ovvero l’esposizione a rischio.

I lavoratori tutelati dall’INAIL in merito al riconoscimento di una malattia professionale sono tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, parasubordinati, mentre i lavoratori autonomi e gli artigiani sono obbligati anche ad assicurare sé stessi.

Nel caso in cui la malattia professionale riconosciuta dall’INAIL comporti l’impossibilita di svolgere l’attività lavorativa, la astensione dal lavoro viene erogata dall’Istituto a decorrere dal giorno di denuncia all’INAIL stessa.

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Author: Federico Minini
Laureato in giurisprudenza presso l'Università di Trieste, è consulente e formatore per le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambiente e privacy. Ha partecipato a progetti in ambito internazionale ed è specializzato nel Risk Assessment e nella redazione di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/01.

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