Qual è il ruolo dell’RSPP?
- Dicembre 1, 2021
- Posted by: Alessandro Peruzzi
- Categoria: Sicurezza
Ricordo ancora la mia prima nomina come RSPP. Era il 2000 e, dopo un anno e mezzo circa di apprendimento e consulenze lavorando per una piccola società nel manzanese, stringevo la mano al titolare di una tappezzeria con una quindicina di lavoratori e firmavo il foglio di nomina in cui assumevo l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. 626/1994.
Ero raggiante e pieno di energia; mi sentivo onorato della fiducia concessami e percepivo la responsabilità nei confronti della salute dei lavoratori e, allo stesso tempo, della tutela dell’azienda e del datore di lavoro.
Volevo fare bene, perché il mio operato sarebbe stato determinante per migliorare le condizioni di lavoro, aumentare la consapevolezza sui rischi, sia della Direzione che dei lavoratori, e avrei così iniziato il mio percorso verso il contributo per migliorare la società tutta.
Forse qualche collega consulente si ritrova in qualche modo nella mia prima esperienza come RSPP e, probabilmente, intuisce anche qual è stato davvero l’impatto del mio operato nelle scelte datoriali e nelle attività lavorative di quell’azienda (e della società tutta).
Sono trascorsi 21 anni, durante i quali c’è stata un’evoluzione sia nella legislazione che nella sensibilità nella gestione della salute e sicurezza da parte di tutti gli attori coinvolti nelle attività lavorative e la figura del RSPP ha percorso anch’essa una sua evoluzione sia in ambito di requisiti professionali che di riconoscimento da parte dei datori di lavoro e del mercato.
Quindi oggi a che punto siamo?
Il D.Lgs. 81/2008, “Testo unico” attualmente in vigore sulla sicurezza e salute sul lavoro, all’art. 17 obbliga il datore di lavoro, senza possibilità di deroga, alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, come descrive il comma f) dell’art. 2, la cui mancata designazione comporta una sanzione, in capo al datore di lavoro stesso, che prevede l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
Questo Responsabile coordina quindi il servizio di prevenzione e protezione, del quale fa parte e che può essere costituito anche solo da lui stesso.
Prima di approfondire le opzioni messe a disposizione dal D.Lgs. 81/2008 in ambito di soggetti, capacità e requisiti necessari alla designazione e alla costituzione del servizio di prevenzione e protezione, voglio soffermarmi sui compiti ai quali detto servizio deve provvedere (art. 33, D.Lgs. 81/2008):
- a) l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Dalla lettura dei punti appena elencati, si comprende immediatamente l’importanza dell’efficacia del servizio di prevenzione e protezione ai fini del perseguimento dell’obiettivo primario in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: la tutela della salute intesa come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (art. 2, lettera o).
Infatti, l’elemento cardine della prevenzione, l’adempimento principe dal quale discendono tutte le misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori è proprio la valutazione dei rischi, obbligo non delegabile del datore di lavoro e compito al quale deve provvedere il servizio di prevenzione e protezione coordinato dal RSPP.
Questo vale per la microimpresa composta da un datore di lavoro con un unico lavoratore, fino alla multinazionale con migliaia di lavoratori sparsi su tutto il globo terracqueo.
Le funzioni dell’RSPP
In effetti il Testo Unico fornisce diverse possibilità per permettere alle aziende di declinare la figura richiesta in base alla complessità della struttura aziendale e produttiva, specificando che:
1) la funzione di RSPP può essere esercitata dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
- artigiane o industriali, con un massimo di 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 dipendenti;
- ittiche, con un limite di 20 lavoratori;
- altri settori, fino a 200 dipendenti.
È necessario che il DDL abbia frequentato appositi corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e che provveda all’aggiornamento formativo quinquennale come previsto dal “Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11/01/2012.
2) il DDL può designare una persona interna all’organizzazione oppure un soggetto esterno, entrambi in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali;
3) il DDL è obbligato designare una persona interna all’organizzazione in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali a rischio di incidente rilevante;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni nucleari;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Per quanto riguarda le specifiche capacità e requisiti professionali relativi ai soggetti richiamati nei punti 2) e 3), l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ne stabilisce le caratteristiche e l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 è, ad oggi, il riferimento contenente tutte le specifiche da conoscere sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
Senza voler entrare troppo nel dettaglio, due requisiti sono senz’altro richiesti:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, strutturati in tre distinti Moduli A, B, C:
- il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, ha durata complessiva di 28 ore (escluse le verifiche di apprendimento finali);
- il Modulo B è correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, è strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione per quanto riguarda 4 settori:
- Agricoltura e Pesca
- Cave e Costruzioni
- Sanità residenziale
- Chimico – Petrolchimico
- il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP ed ha una durata complessiva di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.
Sono inoltre specificati all’interno degli ASR, titoli di studio validi ai fini dell’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione.
Compresi i requisiti e individuato il soggetto che ne è in possesso, il datore di lavoro designa il RSPP e si affida alla sua professionalità e serietà per tutelare, in un sol colpo, la salute e sicurezza dei lavoratori aziendali e la propria “incolumità giudiziaria”.
Per essere maggiormente certi che ciò avvenga, molti datori di lavoro si affidano ad un RSPP esterno che eventualmente coordini le attività degli addetti al servizio di prevenzione e protezione designati internamente.
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