In arrivo la mini-riforma del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
- Dicembre 28, 2021
- Posted by: Stefania Battoia
- Categoria: Formazione, Sicurezza
Con la conversione in legge del DL 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), approvata a metà dicembre 2021, si definisce una mini riforma sul Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione in GU.
E’ stata finalmente rilevata la necessità di:
- revisionare le attività formative e di addestramento;
- ridefinire le funzioni e responsabilità del Preposto;
- stabilire il ruolo di vigilanza e ispezione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- riformulare il potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- ridefinire il ruolo degli organismi paritetici
Approfondendo il tema della “formazione”, vengono prese in considerazione in maniera importante le figure del Datore di Lavoro e del Preposto.
Per il Datore di Lavoro viene introdotto l’obbligo della formazione, a prescindere che ricopra direttamente il ruolo di RSPP. Questo aspetto ha modificato quanto prevedeva il D.Lgs 626/94 e cioè l’esonero dalla formazione per questo ruolo.
Come poteva discendere una corretta gestione della sicurezza sul luogo del lavoro se il titolare non aveva le informazioni di base per capirne la criticità in determinati contesti e aspetti?
È stato quindi sostituito il comma 7 (inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti) con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro che cita:
“ Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
Il ruolo del Preposto
La figura del Preposto invece diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, prevedendo una formazione almeno biennale od ogni volta che cambiano i rischi o ne insorgano di nuovi e vengono apportate le seguenti modifiche:
- articolo 18(Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
- articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
- articolo 26(Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione: dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.
Oltre alle novità appena descritte, ci sarà una rivisitazione dei punti che riguardano la durata, i contenuti minimi, modalità di erogazione e verifica della formazione che verrà demandata a fine giugno 2022 quando dovrebbe essere adottato un nuovo Accordo Stato-regioni che sostituirà quelli attualmente in vigore.
Il 2022 è ormai alle porte con la speranza che il rinnovamento prospettato non subisca proroghe di tempo!
Un saluto